Art. 8.

      1. Qualora il neonato necessiti di cure speciali che determinano il temporaneo distacco dalla madre, per quanto possibile, deve essere assicurata la permanenza della stessa in spazi contigui e adeguati, anche in caso di degenza in terapia intensiva neonatale.
      2. Per tutto il periodo di ospedalizzazione del figlio ai sensi del comma 1 la madre, o un altro familiare in sua vece, deve poter usufruire dei servizi ospedalieri, per quanto concerne il pernottamento ed il vitto.